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a cura di Sabrina Procicchiani
Attenzione: al momento gli adempimenti risultano sospesi a seguito impugnazione prezzo il TAR e di conseguenza quanto sotto non è da considerare un obbligo di legge.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009 è stato pubblicato il d.m. 23 luglio 2009: "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE".
In sintesi gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999 hanno da 2 a 5 anni - a seconda dell'età dell'impianto (rif. art.2) - per essere sottoposti a una verifica straordinaria "finalizzata alla realizzazione di un'analisi delle situazioni di rischio presenti nell'impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80)". A seguito dell'esito della verifica straordinaria, la presenza di situazioni di rischio dovrà essere eliminata tramite interventi entro 5 o 10 anni - in funzione della tipologia di rischio (rif. art.3) - dalla data della verifica citata.
All'articolo 2 cita “in occasione della prima verifica ordinaria “che sarà l'occasione per concordare con l'organismo notificato, l'analisi dei rischi.
Le tempistiche sono state scaglionate in base alla data di collaudo (messa in esercizio):
entro due anni per quelli installati (collaudati...) entro il 15/11/1964,
entro tre anni per quelli installati (collaudati...) entro il 24/10/1979;
entro quattro anni per quelli installati (collaudati...) entro il 09/04/1991;
entro cinque anni per quelli installati (collaudati...) entro il 24/6/1999
Sarà da approfondire l'art.6, dal titolo "Adeguamenti specifici":
"I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all'art. 3, comma 3: - misure per assicurare l'accessibilità ai disabili; - misure contro gli atti vandalici; - misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d'incendio, non sono compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell'ambiente in cui l'impianto ascensore è inserito. Pertanto, è responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare".